RINASCITA ECONOMICA E NORMATIVA SISMA: UNA DELLE INCONGRUENZE DA SANARE SUBITO

Per favorire la rinascita economica del territorio dei Comuni colpiti dal sisma, con il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017 è stata istituita una Zona Franca Urbana: le aziende, che a partire dalla data del primo sisma del 24 agosto 2016 vi operano, possono fruire di alcune agevolazioni, dal pagamento delle imposte all’esenzione dai contributi previdenziali; ciò a condizione di aver riportato una contrazione del fatturato almeno pari al 25% rispetto ad analogo periodo dell’anno precedente. Purtroppo le buone intenzioni non hanno prodotto il risultato sperato, quanto meno per chi opera nelle zone del terremoto del 26 e 30 ottobre 2016. Per le imprese ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (es. Amatrice, elenco n. allegato 1 del dl 189/2016) e dal sisma del 26/30 ottobre (allegato 2) il periodo di fatturato da prendere in considerazione va, per entrambi gli elenchi, indistintamente dall’ 1 settembre al 31 dicembre 2016; inoltre, per le imprese ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 il periodo da considerare va dall’ 1 febbraio al 31 maggio 2017 (allegato 2-bis del dl 189/2016, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da legge n.45 del 7 aprile 2017, art. 18 undecies).

In sintesi, le aziende del maceratese sono state sorprendentemente abbinate al primo evento sismico di Amatrice, nonostante il terremoto sia avvenuto il 26 e 30 ottobre 2016, e la conseguenza di tale abbinamento errato è che il vero confronto contabile per queste imprese diventa un periodo brevissimo, dimezzato di fatto ad un arco temporale di soli due mesi che va dall’ 1 novembre al 31 dicembre 2016. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è inoltre possibile nel limite delle risorse stanziate. E’ quindi fondamentale un intervento tempestivo di modifica di tale normativa per sanare quella che, di fatto, appare come una grave e lesiva incongruenza. Il periodo di riferimento, per non esserci disparità di trattamento dovrà essere dall’ 1 novembre 2016 al 28 febbraio 2017.