Nel corso dell’incontro pubblico avvenuto il giorno 2 gennaio 2017 con l’Amministrazione Comunale e col responsabile della Protezione Civile alcuni concittadini che si trovano nelle strutture ricettive della costa, impossibilitati al rientro nelle loro case (perché inagibili, in zona rossa o in attesa di verifica di agibilità), hanno riportato le parole di alcuni albergatori secondo cui il 30 aprile 2017 scadrà il termine ultimo per ospitare terremotati. I cittadini hanno chiesto delucidazioni in merito. Sono seguite rassicurazioni da parte della Protezione Civile secondo cui la “collocazione” sarà fino alla fine dello “stato di emergenza”, da intendersi, pare, come ripristino dell’agibilità della propria casa e/o arrivo delle casette. Tuttavia, nel contempo, alcuni cittadini hanno manifestato delle perplessità sulla definizione di “stato di emergenza”: la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) all’art. 5 comma 1-bis così recita:
“La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni”
Comma aggiunto dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell’art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131
Per quanto scritto nella legge è necessario, al fine di eliminare qualsiasi incertezza, che l’Amministrazione Comunale e, soprattutto, la Protezione Civile chiedano, sin da ora, una modifica delle disposizioni vigenti chiarendo che per coloro che non avranno ancora la casa agibile permarrà il diritto all’autonoma sistemazione o il diritto ad essere ospitati nelle strutture individuate dalla Protezione Civile.